PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi integrati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

      1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
      2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.
      3. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2008, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
      4. Le opere oggetto di finanziamento pubblico, di cui al comma 3, sono finalizzate esclusivamente al risanamento, alla riqualificazione e al recupero da parte dei privati di:

          a) fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

          b) fronti esterni degli edifici;

 

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          c) cortili, portici, aree libere di pertinenza dell'edificio.

      5. Gli interventi integrati devono promuovere la riqualificazione estetica delle facciate, la qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell'assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.
      6. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per definire le opere pubbliche da realizzare a cura dell'ente e gli interventi di recupero degli edifici privati.
      7. Gli interventi di recupero e di risanamento possono ricevere il finanziamento dello Stato sino al 30 per cento del costo totale, secondo le modalità e le condizioni fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi di recupero e di risanamento devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.
      8. I comuni, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree urbane interessate dall'intervento integrato.
      9. Le regioni, di intesa con lo Stato, possono integrare con proprie risorse il finanziamento statale degli interventi integrati ricadenti nel proprio territorio e possono prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2006 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

 

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del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.